Art. 17.
(Personale addetto alla Direzione generale).

      1. Il personale addetto alla Direzione generale è costituito da:

          a) personale del Ministero degli affari esteri;

          b) magistrati ordinari o amministrativi e avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

          c) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando.

      2. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale e all'estero.